Rapporto tra giusnaturalismo e costituzioni moderne
La nascita delle costituzioni moderne è da localizzare nelle rivoluzioni di fine Settecento, americana e francese. In particolare, in seguito alla spinta dal giusnaturalismo e alle correnti di pensiero illuministe, in America ci si avvia alla nascita della prima costituzione di epoca moderna.
Le nuove colonie americane sono il luogo perfetto per la nascita di una costituzione che sancisca i diritti e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Infatti, le colonie erano abitate da una popolazione eterogenea, proveniente dai diversi paesi europei, Inghilterra, Germania, Polonia, Francia, Scozia. Fin dall’inizio questi gruppi si dovettero integrare e si dovettero praticare tolleranza e uguaglianza, ideali che in Europa rappresentavano un’eccezione. Quando si parla di uguaglianza e tolleranza bisogna, però, fare una precisazione, questa era rispettata solo per la popolazione bianca, mentre i neri erano usati come schiavi e gli indigeni americani vennero sterminati.
Il 4 luglio 1776, il congresso continentale a Philadelphia approva la dichiarazione di indipendenze delle tredici colonie dell’America settentrionale e vi scrive:
“Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità.”
Trovano, dunque, concretizzazione e vengono codificati come principi fondanti della nuova società quei diritti individuali innati - l’uguaglianza, il diritto alla vita, alla libertà e alla felicità - che sono alla base del giusnaturalismo e che troveranno la propria consacrazione, in europa, nel documento più celebre della Rivoluzione francese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789). Ancora non siamo in presenza di costituzioni ma è proprio dai due documenti scritti da francesi e americani che queste nasceranno.
E il testo della Dichiarazione di indipendenza continua:
“[...] per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati;”
Il principio della democrazia viene riaffermato per la prima volta dopo millenni. Infatti, giunti a questo punto, i padri fondatori si pongono il problema dell’ordinamento dello stato. Se con la dichiarazione di indipendenza avevano stabilito la loro libertà e riaffermato i loro diritti, con la scrittura della costituzione si occupano di stabilire il punto di equilibrio tra le forze che agitano la società americana. Negli Stati Uniti d’America, prima forma di stato costituzionale, viene definito il quadro giuridico della società attraverso la legge fondamentale della costituzione ed in tale processo i costituenti si allontanano dal giusnaturalismo dal quale hanno ripreso la teorizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo per evolvere verso un sistema giuspositivista, che, giustificando il potere di governo mediante la volontà dei governati, nega qualsiasi forma di trascendenza. Il Costituzionalismo, dunque, al contrario del giusnaturalismo, per cui la legittimità delle leggi è adeguata ad un parametro trascendentale, ovvero la ragione, attribuisce ad un lex posita la validità dei poteri dello stato.
Il congresso continentale di Philadelphia, nella dichiarazione di indipendenza, aveva riconosciuto e stabilito come principi fondanti del vivere civile (e quindi dello stato) la sovranità popolare e il diritto del popolo di ricorrere alla forza per perseguire i responsabili delle violazioni delle sue libertà. Al tempo stesso , tuttavia, non si riteneva che che il popolo americano (come qualsiasi altro popolo) fosse in grado di creare una comunità capace spontaneamente di vivere secondo i principi etico-razionali del diritto naturale, o di avere un gruppo elitario delegato dal popolo al mantenimento dei suoi interessi civili. Questi obiettivi potevano, invece, essere raggiunti attraverso due metodi: l’uno, per mezzo della creazione nella comunità di un volontà indipendente dalla maggioranza, ossia dalla società stessa; l’altro, mediante l’inclusione, nella società, di tanti raggruppamenti distinti di cittadini da rendere altamente improbabile una ingiusta combinazione della maggioranza.
Il primo metodo è quello che si realizza in quei governi provvisti di un’autorità ereditaria, o oligarchica. Ma questa è a dir poco una garanzia precaria perché un potere indipendente dalla società può ugualmente sposare le vedute ingiuste della maggioranza, così come gli interessi legittimi della minoranza, e può eventualmente volgersi contro entrambe le parti.
Il secondo metodo è quello esemplificato nella Repubblica Federale degli Stati Uniti d’America: mentre al suo interno ogni autorità sarà derivata e indipendente dalla società, la società stessa sarà suddivisa in così tante parti, interessi, e classi di cittadini, che i diritti degli individui o della minoranza, risulteranno messi a scarso rischio da combinazioni di interessi maggiorati.
Le teorie astratte del giusnaturalismo, pertanto, si evolvono e si concretizzano in uno stato federale con alla base il diritto positivo. Così il trascendente diventa immanente, il diritto positivo, pur restando assoluto - nell’ordinamento statunitense la costituzione è una lex fundamentalis – si distingue dalla legge di natura intangibile e astratta, acquistando concretezza al fine della sua attuazione pratica nel mondo sociale.
Riassumendo, il processo storico-ideologico che porta alla creazione delle costituzioni moderne parte dalle utopie illuministe e giusnaturalista, che – come caso unico – trovano una concretizzazione nelle rivoluzioni americana e francese, nella dichiarazione di indipendenza, più di ambito giuridico, e nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che, come dice lo stesso titolo, si occupa principalmente degli interessi civili dei francesi. Infine, l’influenza di questi eventi si riversa nella nascita delle costituzioni che, seppur possano avere punti in comuni con i sopracitati documenti, agiscono in ambiti completamente diversi, ossia si occupano dell’ordinamento giuridico dello stato, dei rapporti tra governo e cittadini e delle prerogative delle istituzioni.
Attualizzazione
Le costituzioni contemporanee conservano l’ispirazione giusnaturalista relativamente al riconoscimento dei diritti fondamentali e in tal modo affiancano al diritto positivo un diritto naturale, costituito da norme universali, in base alle quali il diritto positivo può essere criticato.
Nel mondo contemporaneo non tutti gli stati sono capaci o sono stati capaci di far coincidere il diritto positivo con quello naturale, o di ispirazione naturale, o di farlo rispettare. Non lo rispettano, ad esempio, quando l’organo governativo assuma decisioni basandosi su una legge positiva ingiusta (nel senso di discriminatoria), oppure esprimendo leggi che legittimino una discriminazione dei cittadini sulla base della razza, della religione praticata o del sesso, o nel caso di violazioni dei diritti della persona.
Per questo motivo è stato necessario costituire una dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in cui si enunciano una serie di diritti dell’individuo che sono comunque alla base delle costituzioni contemporanee di molti paesi. La codifica costituzionale, tuttavia, non mette le società al riparo da sistemi che violino comunque, anche se in modo e misura diversi a seconda delle circostanze, i diritti fondamentali che - come da ispirazione giusnaturalista - sono generalmente ritenuti parte inalienabile di ogni individuo nella società: in molti paesi in cui vi è una costituzione votata dal popolo, vengono egualmente e negati diritti fondamentali, come quello di stampa, espressione, diritto ad un processo. In alcuni paesi, gli organi statali hanno addirittura il potere di modificare la costituzione votata dal popolo.
Il giusnaturalismo, concepito al fine di eliminare i conflitti e mantenere l’ordine, deve fare in conti con la realtà, con la natura dell’uomo, che lo porta ad ergersi al di sopra degli altri. Al giorno d’oggi, in particolare nella sfera geopolitica europea, troviamo realtà molto diverse. Paesi in cui lo stato si forma sul comune consenso, o per lo meno della maggioranza, e detiene un potere saldo basato sulla democrazia. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso secoli di evoluzione sociale, che ha portato alla nascita di uno stato molto simile a quello concepito da Locke. Dall’altro lato esistono realtà, anche molto vicine a noi, in cui la democrazia sta degenerando in un totalitarismo. Questo dimostra come anche le teorie del giusnaturalismo siano fallaci. Al popolo è stato negato il diritto alla resistenza tanto caro al filosofo inglese, e i dissidenti sono continuamente messi a tacere, in aperta violazione dei diritti fondamentali dell’uomo.
In conclusione, io credo che le costituzioni, nella parte in cui definiscono i diritti dei cittadini, abbiano una forte impronta del giusnaturalismo, ne siano, insomma, una diretta derivazione; tuttavia, mentre il primo resta una inviolabile teoria astratta, la sua realizzazione nelle società deve fare i conti con la bramosia naturale dell’uomo, per la quale ognuno pretende di godere da solo dei beni comuni, e che Hobbes chiama egoismo naturale. Un legame più stretto tra le costituzioni contemporanee e il giusnaturalismo può essere raggiunto, continuando a lottare per la protezione dei diritti dell’uomo, seguendo un processo che alla fine porterà, anche in paesi da questo punto di vista più arretrati, all’affermazione di democrazie stabili e costituzioni inviolabili.